Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1184/86 è modificato come segue:
In vigore dal 22 giu 1987
1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. Tuttavia, non si applica alcun massimale alle importazioni di prodotti di cui alla sottovoce 12.01 B e alla voce 12.02 della tariffa doganale comune destinati a fini diversi dall'estrazione di olio per l'alimentazione umana.
Il Portogallo adotta le misure necessarie a garantire che detti prodotti siano effettivamente utilizzati nel modo previsto ».
2) All'articolo 4, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.
3) All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:
« 5. Per i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le domande di importazione devono essere accompagnate da una dichiarazione dell'interessato in cui si precisi che il prodotto importato è destinato:
- a preparazioni per il consumo senza disoleazione oppure
- alla disoleazione per fini diversi dall'alimentazione umana.
Le domande d'importazione sono corredate di una cauzione di importo pari a:
- 50 ECU per tonnellata di prodotto destinato a preparazioni per il consumo senza disoleazione oppure
- 150 ECU per tonnellata di olio ottenuto dai prodotti destinati alla disoleazione per fini diversi dall'alimentazione umana. Il quantitativo d'olio ottenuto da tale prodotto è stabilito in base alle rese indicate nell'allegato II.
Se entro 6 mesi a partire dalla data dell'importazione è addotta la prova che, rispetto ai quantitativi previsti, il prodotto è stato effettivamente utilizzato a norma della dichiarazione di cui al primo comma in misura:
- inferiore al 70 %, l'impegno si considera non soddisfatto e la cauzione è incamerata;
- compresa fra il 70 % e il 100 %, l'impegno si considera parzialmente rispettato e la cauzione è svincolata in proporzione al tasso di realizzazione.
I quantitativi non utilizzati a norma della dichiarazione di cui sopra o per i quali non è stata addotta entro il termine prestabilito la prova dell'effettiva utilizzazione si considerano come importazioni « semplici » nell'ambito del bilancio rispettivo ».
4) All'articolo 9, secondo comma, i termini « d'importazione e di esportazione » sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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