Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1184/86 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1184/86 è modificato come segue:

In vigore dal 22 giu 1987
1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: « 3. Tuttavia, non si applica alcun massimale alle importazioni di prodotti di cui alla sottovoce 12.01 B e alla voce 12.02 della tariffa doganale comune destinati a fini diversi dall'estrazione di olio per l'alimentazione umana. Il Portogallo adotta le misure necessarie a garantire che detti prodotti siano effettivamente utilizzati nel modo previsto ». 2) All'articolo 4, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso. 3) All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo: « 5. Per i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le domande di importazione devono essere accompagnate da una dichiarazione dell'interessato in cui si precisi che il prodotto importato è destinato: - a preparazioni per il consumo senza disoleazione oppure - alla disoleazione per fini diversi dall'alimentazione umana. Le domande d'importazione sono corredate di una cauzione di importo pari a: - 50 ECU per tonnellata di prodotto destinato a preparazioni per il consumo senza disoleazione oppure - 150 ECU per tonnellata di olio ottenuto dai prodotti destinati alla disoleazione per fini diversi dall'alimentazione umana. Il quantitativo d'olio ottenuto da tale prodotto è stabilito in base alle rese indicate nell'allegato II. Se entro 6 mesi a partire dalla data dell'importazione è addotta la prova che, rispetto ai quantitativi previsti, il prodotto è stato effettivamente utilizzato a norma della dichiarazione di cui al primo comma in misura: - inferiore al 70 %, l'impegno si considera non soddisfatto e la cauzione è incamerata; - compresa fra il 70 % e il 100 %, l'impegno si considera parzialmente rispettato e la cauzione è svincolata in proporzione al tasso di realizzazione. I quantitativi non utilizzati a norma della dichiarazione di cui sopra o per i quali non è stata addotta entro il termine prestabilito la prova dell'effettiva utilizzazione si considerano come importazioni « semplici » nell'ambito del bilancio rispettivo ». 4) All'articolo 9, secondo comma, i termini « d'importazione e di esportazione » sono soppressi.
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