Art. 1

In vigore dal 19 giu 1987
Per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2727/75 (2) e 1418/76 (3), gli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione, menzionati all'articolo 78 dell'atto di adesione, riscossi all'importazione nella Comunità a dieci in provenienza dalla Spagna e all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunità a dieci, sono indicati, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, nell'allegato del presente regolamento.
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