Art. 7

In vigore dal 16 giu 1987
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata dei contingenti comunitari. 2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Gli Stati membri imputano alle loro quote le importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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