Art. 5
In vigore dal 16 giu 1987
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1987, eccede il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1987, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1987 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
Storico versioni
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