Art. 2

In vigore dal 15 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso non è applicabile ai titoli di esportazione e di importazione per i quali è stata presentata domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo prima di tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (6) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 24. (7) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 28.
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