Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2042/75 è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 15 giu 1987
1. All'articolo 11, paragrafo 2 è inserito il seguente comma:
« Per le esportazioni destinate ad un paese o ad un gruppo di paesi ACP firmatari della convenzione di Lomé, la quantità minima di cui al comma precedente è ridotta:
- a 20 000 t per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala e i prodotti che rientrano nella sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %,
e
- a 5 000 t per le semole e i semolini di frumento duro e il riso.
Nelle domande relative ad un gruppo di paesi ACP occorre indicare il nome di ognuno dei paesi destinatari. »
2. Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 12
1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all' del regolamento (CEE) n. 1418/76 ammonta a:
a) 0,60 ECU per tonnellata, in caso di titoli di importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo all'importazione, della restituzione o del prelievo all'esportazione;
b) in caso di titoli di importazione per i quali il prelievo è fissato in anticipo:
- 16 ECU per tonnellata per i prodotti di cui alle sottovoci 10.01 B I, 10.01 B II e 10.05 B e delle voci n. 10.02, 10.03, 10.04 e 10.07 della tariffa doganale comune;
- 4 ECU per tonnellata per gli altri prodotti;
c) 30 ECU per tonnellata per i prodotti di cui alla sottovoce 11.02 A I a) e per i prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 1418/76 in caso di titoli di esportazione per i quali la restituzione o il prelievo sono stati fissati in anticipo. Per le esportazioni destinate ai paesi ACP, la cauzione ammonta a 15 ECU per tonnellata;
d) 15 ECU per tonnellata per gli altri prodotti di cui all', lettere a), b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 2727/75, ad eccezione dei prodotti di cui alla voce 11.07, in caso di titoli di esportazione per i quali la restituzione o il prelievo sono fissati anticipatamente. Per le esportazioni destinate ai paesi ACP, la cauzione ammonta a 7 ECU per tonnellata;
e) 12 ECU per tonnellata per i prodotti di cui alla voce 11.07 in caso di titoli di esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione sono fissati anticipatamente.
Tuttavia, per i titoli rilasciati a norma dell'articolo 9 bis, la cauzione ammonta a:
- 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati tra il 1o gennaio e il 30 aprile,
- 30 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati tra il 1o luglio e il 31 dicembre.
In tal caso, la cauzione:
- è incamerata se non si è provveduto ad indicare entro il termine prestabilito, a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, una delle destinazioni ivi previste;
- è svincolata in deroga all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3183/80 solo se viene addotta la prova che il prodotto è giunto a destinazione; la presentazione della prova è disciplinata dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79.
2. Per i titoli di importazione e di esportazione, i tassi del 95 % e del 5 % di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 sono sostituiti, rispettivamente, dal 93 % e dal 7 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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