Art. 2
In vigore dal 15 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 8.
(5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(6) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(7) GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 18.
(8) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
(9) GU n. L 57 del 26. 2. 1987, pag. 16.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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