Art. 2

In vigore dal 15 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47. (2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 8. (5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (6) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (7) GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 18. (8) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23. (9) GU n. L 57 del 26. 2. 1987, pag. 16.
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