Art. 1

In vigore dal 15 giu 1987
Il seguente paragrafo è inserito come paragrafo 1 bis nell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86 e nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1184/86: « 1 bis. Se i semi sono già stati identificati per poter beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (1), l'interessato può chiedere l'aiuto compensativo a condizione che sia stata autorizzata, mediante la concessione del documento di esportazione, l'esportazione di un quantitativo di olio corrispondente a quello ottenibile da tali semi. L'aiuto da corrispondere, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2, è uguale all'aiuto compensativo diminuito dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, al quale l'interessato ha diritto. L'importo dell'aiuto compensativo da prendere in considerazione è quello in vigore il giorno di presentazione della domanda, applicabile il giorno dell'esportazione. Il quantitativo di semi da prendere in considerazione per il calcolo di questi due aiuti è quello ottenuto sulla base delle rese in olio stabilite nell'allegato II. (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66 »
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