Art. 2

In vigore dal 11 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 24 del 26. 9. 1979, pag. 6. (2) GU n. C 59 del 10. 3. 1980, pag. 67. (3) GU n. C 83 del 2. 4. 1980, pag. 13. (4) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
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