Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 222/77 è inserito l'articolo seguente:

In vigore dal 11 giu 1987
« Articolo 40 bis 1. Chiunque soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 può ottenere dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stabilito, e entro i limiti di cui al paragrafo 3, l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario interno che espleta, a prescindere dallo Stato membro di partenza e dagli Stati membri sul cui territorio si compiono le operazioni. 2. L'esonero dalla garanzia di cui al paragrafo 1 è concesso solamente a chi: a) risiede nello Stato membro in cui si rilascia l'esonero dalla garanzia, b) utilizza il regime del transito comunitario non occasionalmente, c) versa in una situazione finanziaria che gli consenta di soddisfare gli impegni, d) non ha commesso infrazioni gravi alla legislazione doganale e fiscale e e) si è impegnato a pagare, alla prima domanda scritta delle autorità competenti degli Stati membri, le somme richieste per le operazioni di transito comunitario da esse espletate. 3. L'esonero dalla garanzia concesso a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica alle operazioni di transito comunitario interno per le merci: a) il cui valore globale supera 50 000 ECU, o b) che presentano rischi maggiori dato l'importo elevato dei dazi e delle altre imposte che ad esse si applicano in uno o più Stati membri. 4. Le autorità che hanno concesso l'esonero dalla garanzia rilasciano all'esonerato un certificato di esonero, in uno o più esemplari. In caso di applicazione dell'esonero dalla garanzia occorre far riferimento a questo certificato nella corrispondente dichiarazione T 2. 5. Le autorità doganali che hanno concesso l'esonero dalla garanzia lo revocano: a) per irregolarità grave commessa dal beneficiario dell'esonero quale obbligato principale di un'operazione di transito comunitario; b) quando non si soddisfa più una delle condizioni di cui al paragrafo 2; c) quando l'interessato non ha assolto l'impegno sottoscritto in applicazione del paragrafo 2, lettera e). Ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri le revoche dell'esonero dalla garanzia. 6. Sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 57: a) il modello dell'impegno che l'interessato deve sottoscrivere ai sensi del paragrafo 2, lettera e); b) le merci per cui non si applica l'esonero dalla garanzia, ai sensi del paragrafo 3, lettera b); c) il modello e le condizioni d'impiego del certificato di esonero dalla garanzia di cui al paragrafo 4 ».
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