Art. 7
In vigore dal 10 giu 1987
La Commissione, dopo aver constatato che le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per l'azione sono soddisfatte, effettua i versamenti a titolo del contributo finanziario della Comunità a favore del servizio o dell'organismo a tal fine designato in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3528/86.
Il servizio o l'organismo rimborsa senza indugio l'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione e ne fornisce la prova alla Commissione entro i quindici giorni successivi al versamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1697:oj#art-7