Art. 7

In vigore dal 10 giu 1987
La Commissione, dopo aver constatato che le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per l'azione sono soddisfatte, effettua i versamenti a titolo del contributo finanziario della Comunità a favore del servizio o dell'organismo a tal fine designato in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3528/86. Il servizio o l'organismo rimborsa senza indugio l'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione e ne fornisce la prova alla Commissione entro i quindici giorni successivi al versamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1697:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo