Art. 3

In vigore dal 10 giu 1987
I servizi od organismi possono trasmettere le domande di pagamento a decorrere dal completamento di un piano parziale annuo di esecuzione dei lavori. Le domande, che devono essere presentate in duplice esemplare, sono corredate del certificato e dei documenti giustificavi di cui all'allegato.
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