Art. 2

In vigore dal 9 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1987 Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 227 del 12. 8. 1981, pag. 21. (3) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 2.
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