Art. 1

In vigore dal 9 giu 1987
1. Ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro è fatto divieto di utilizzare reti aventi maglie di dimensione inferiore a 35 mm per la pesca del melù nella parte della zona della convenzione, che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti della convenzione. La zona della convenzione è quella definita nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1899/85 (3). 2. Si considera che un peschereccio eserciti la pesca del melù quando la quantità di melù detenuta a bordo supera il 50 % in peso del quantitativo totale di melù e di altre specie di pesce detenuto a bordo. Per rete da traino pelagica si intende una rete trainata destinata alla cattura di specie alieutiche che vivono tra due acque, ivi comprese le acque vicine alla superficie.
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