Art. 6

In vigore dal 9 giu 1987
La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, sul grado di esaurimento della riserva. La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1988, sullo stato della riserva dopo i versamenti in applicazione dell'. Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
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