Art. 10

In vigore dal 9 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 2. (3) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40. (4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
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