Art. 4

In vigore dal 9 giu 1987
Le quote supplementari prelevate a norma dell', paragrafo 3, o dell' sono valide fino al 30 giugno 1988. Articolo 5 Gli Stai membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o maggio 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 aprile 1988, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o maggio 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate sino al 15 aprile 1988 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi ritrasferiscono alla riserva.
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