Art. 2
In vigore dal 9 giu 1987
1. Una prima parte di 4 200 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide dal 1o luglio 1987 al 30 giugno 1988 ammontano ai seguenti quantitativi:
1.2 // // (tonnellate) // Benelux // 1 560 // Danimarca // 749 // Germania // 1 660 // Francia // 59 // Regno Unito // 172
2. La seconda parte, pari a 1 050 tonnellate, costituisce la riserva.
3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.
Storico versioni
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