Art. 4
In vigore dal 2 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
Ph. Maystadt
[1] GU n. C 42 del 20. 2. 1987, pag. 10.
[2] Parere reso il 15 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
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Storico versioni
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