Art. 4

In vigore dal 2 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente Ph. Maystadt [1] GU n. C 42 del 20. 2. 1987, pag. 10. [2] Parere reso il 15 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). [3] GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1. --------------------------------------------------
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1580:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo