Art. 2

In vigore dal 2 giu 1987
Per tener conto degli interessi delle isole Canarie, l'accordo, nonché, per quanto necessario alla sua attuazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna che sono registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base"), conformemente alle condizionie della nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie [3].
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1580:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo