Art. 2
In vigore dal 26 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.
(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
(4) GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 11.
Storico versioni
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