Art. 2

In vigore dal 26 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12. (3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4. (4) GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 11.
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