Art. 1
Il testo dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3153/85 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 26 mag 1987
« Articolo 9
All'atto dell'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti:
a) dei settori delle carni suine, delle uova, del pollame e delle albumine, i prezzi limiti si considerano rispettati quando il prezzo d'offerta:
i) maggiorato, in caso di applicazione di importi compensativi monetari positivi da parte dello Stato membro importatore,
ii) diminuito, in caso di applicazione di importi compensativi monetari negativi da parte dello Stato membro importatore,
dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al prezzo limite.
Detto importo si ottiene moltiplicando il prezzo limite per un coefficiente pari alla percentuale di rivalutazione o di deprezzamento della moneta dello Stato membro importatore;
b) del settore del vino, i prezzi franco frontiera di riferimento si considerano rispettati quando il prezzo d'offerta:
i) aumentato dell'importo compensativo monetario positivo,
ii) diminuito dell'importo compensativo monetario negativo,
non è inferiore al prezzo franco frontiera di riferimento ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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