Art. 3

La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissata a:

In vigore dal 25 mag 1987
- 30 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2182/77; - 15 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2182/77; - 75 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2182/77; - 65 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2182/77.
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