Art. 1

In vigore dal 25 mag 1987
1. Tra il 27 maggio 1987 e il 3 luglio 1987 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine: - circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo e acquistate anteriormente al 1o luglio 1986; - circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1o settembre 1986; - circa 1 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga e acquistate anteriormente al 1o settembre 1986; - circa 300 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1o settembre 1986; - circa 170 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o settembre 1986; - circa 2 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1o settembre 1986; - circa 2 400 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o luglio 1986; - circa 200 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1o settembre 1986; - circa 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o agosto 1986; - circa 260 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese e acquistate anteriormente al 1o agosto 1986; - circa 820 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o settembre 1986; - circa 600 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1o settembre 1986. 2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. 3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I. 4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento. 5. In deroga all', paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti. 6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
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