Art. 2

In vigore dal 25 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21. (2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10. (3) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 37. (5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 14. (6) GU n. L 90 del 5. 4. 1986, pag. 33.
Storico versioni

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