Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 989/86 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 25 mag 1987
« 3. Per produzione totale media s'intende il quantitativo totale dei prodotti trasformati espresso in peso netto e riferito al quantitativo di prodotti freschi acquistato per la fabbricazione dei prodotti trasformati, corrispondente: a) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione nel corso delle ultime tre campagne o nella prima di queste tre campagne, a un terzo della loro produzione totale durante detto periodo; b) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione nelle ultime due campagne precedenti o nel corso della prima di queste due campagne, alla metà della loro produzione totale durante detto periodo; c) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione soltanto nel corso dell'ultima campagna, alla loro produzione totale durante detta campagna. Tuttavia, per i limoni, le tre campagne di riferimento da considerare sono le ultime tre campagne rispetto alla campagna immediatamente precedente a quella per la quale va fissato l'aiuto. In tal modo la produzione totale media è determinata prima dell'inizio di ciascuna campagna. ».
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