Art. 2

In vigore dal 22 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19. (4) GU n. L 97 del 10. 4. 1987, pag. 26. (5) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
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