Art. 1
In vigore dal 22 mag 1987
1. All'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 368/77, l'importo « 1,5 ECU » è sostituito dall'importo « 20 ECU ».
2. All', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 443/77, l'importo « 1,5 ECU » è sostituito dall'importo « 20 ECU ».
Storico versioni
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