Art. 1

In vigore dal 22 mag 1987
1. All'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 368/77, l'importo « 1,5 ECU » è sostituito dall'importo « 20 ECU ». 2. All', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 443/77, l'importo « 1,5 ECU » è sostituito dall'importo « 20 ECU ».
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