Art. 2

In vigore dal 22 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunià europee. Esso è applicabile a decorrere dal 28 febbraio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14. (3) GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 17.
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