Art. 2
In vigore dal 22 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunià europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 28 febbraio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
(3) GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 17.
Storico versioni
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