Art. 1
All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono aggiunti i seguenti commi:
In vigore dal 22 mag 1987
« Inoltre, per la campagna 1986/1987 il produttore ha la facoltà di dedurre dal volume di cui al primo comma i quantitativi di mosti d'uve destinati alla produzione di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato non ancora trasformati alla data del 15 marzo, purché s'impegni a trasformarli entro il 31 agosto. Se a quest'ultima data non ha provveduto alla trasformazione, il produttore è tenuto a consegnare per la distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, un quantitativo pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui all'articolo 8 al quantitativo di mosto non trasformato, maggiorato del 20 %. Detto quantitativo deve essere consegnato entro la data stabilita dalle competenti autorità nazionali in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente e in deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, le comunicazioni e notifiche ivi previste possono essere adeguate fino al 31 maggio 1987. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i volumi oggetto dei suddetti adeguamenti ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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