Art. 2
In vigore dal 18 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 326 del 19. 12. 1986, pag. 6.
(2) GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 159.
(3) GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 7.
(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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