Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 326 del 19. 12. 1986, pag. 6. (2) GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 159. (3) GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 7. (4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
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