Art. 2

In vigore dal 18 mag 1987
Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere intese dalla Commissione entro il termine di un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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