Art. 1

In vigore dal 18 mag 1987
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferro-silico-calcio/siliciuro di calcio delle sottovoci 73.02 G e 28.57 D della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe ex 73.02-99 ed ex 28.57-40, originario del Brasile. 2. L'importo netto del dazio è pari a 143 ECU/t. Il dazio non verrà applicato ai prodotti fabbricati ed esportati da Eletrometalur SA Industria e Comércio. Ai fini del presente regolamento, il ferro-silico-calcio/siliciuro di calcio è un prodotto con un tenore in calcio compreso tra il 28 % e il 35 % e un tenore in ferro fino all'8 %, in grumi o in polvere. 3. Restano d'applicazione le disposizioni in vigore in materia di dazi. 4. L'immissione in libera circolazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1, è soggetta al versamento di una cauzione equivalente all'importo del dazio provvisorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1361:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo