Art. 2
In vigore dal 15 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.
(2) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 64.
Storico versioni
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