Art. 2

In vigore dal 15 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100. (2) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 64.
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