Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1868/77 è modificato come segue:
In vigore dal 15 mag 1987
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
1. Il marcaggio individuale delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini deve essere effettuato nell'azienda produttrice che appone sulle uova il proprio numero distintivo. I caratteri utilizzati sono marcati in inchiostro indelebile di colore nero e devono avere un'altezza minima di 2 mm e una larghezza minima di 1 mm.
2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare, in via derogativa, un marcaggio delle uova da cova diverso da quello di cui al paragrafo 1, alla condizione che esso sia effettuato con inchiostro nero indelebile, chiaramente visibile e che copra un'area di 10 mm2. Il marcaggio deve essere effettuato prima che le uova siano poste nell'incubatrice, nell'azienda di produzione oppure presso l'incubatoio.
Qualsiasi imballaggio o tipo di contenitore da utilizzare per il trasporto di tali uova recherà il numero distintivo dell'azienda produttrice.
Lo Stato membro che ricorra a questa facoltà ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le disposizioni prese a tale fine.
3. Le sole uova da cova marcate a norma del paragrafo 1 o 2 possono essere trasportate o commercializzate fra gli Stati membri. »
2. All'articolo 3, i termini « e sulle fascette » sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1351:oj#art-1