Art. 2
In vigore dal 15 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(5) GU n. L 94 del 13. 2. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.
(7) GU n. L 126 del 15. 5. 1987, pag. 8.
(8) GU n. L 243 del 28. 8. 1986, pag. 19.
(9) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 26.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1350:oj#art-2