Art. 2

In vigore dal 15 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42. (4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (5) GU n. L 94 del 13. 2. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22. (7) GU n. L 126 del 15. 5. 1987, pag. 8. (8) GU n. L 243 del 28. 8. 1986, pag. 19. (9) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 26.
Storico versioni

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