Art. 1
In vigore dal 15 mag 1987
1. Per la campagna 1986/1987 le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e in Spagna.
L'importo globale destinato al finanziamento di tale campagna è pari a:
- 1 141 000 ECU nella R. f. di Germania,
- 1 018 000 ECU in Francia,
- 591 000 ECU in Italia,
- 840 000 ECU in Spagna.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi rappresentativi in vigore nel settore vinicolo alla data del 1o settembre 1986.
Storico versioni
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