Art. 2
In vigore dal 11 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è entrato in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. EYSKENS
(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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