Art. 1
L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 è modificato come segue:
In vigore dal 11 mag 1987
1) la parte del primo comma che segue il termine « telex » e che precede i trattini è sostituita dal testo seguente: « o il servizio di spedizione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e che esercita le sue funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni in conformità dell'articolo 56 bis dello statuto dei funzionari ha diritto ad una indennità di: »;
2) dopo il primo trattino è aggiunto il trattino seguente:
« - 12 641 FB qualora lavori nel contesto di un servizio a due turni, di cui uno notturno, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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