Art. 2

In vigore dal 8 mag 1987
1. Sono ammesse a beneficiare dei provvedimenti di cui all' soltanto le carni ottenute da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali è stata accertata l'afta epizootica e che non sono state dichiarate indenni da tale malattia, nonché le carni ottenute da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali limitrofe. Non sono più acquistate nell'ambito del presente provvedimento le carni ottenute da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali non sono più stati rivelati casi di afta epizootica da tre mesi, né quelle ottenute da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali limitrofe. Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche del confine della zona contagiata. 2. Sulle carni che beneficiano delle misure previste dall' viene apposto un bollo distintivo equivalente a quello previsto dall', paragrafo 1, punto A, lettera e) della direttiva 64/433/CEE. Esse sono immagazzinate separatamente in partite facilmente identificabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1294:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo