Art. 1
In vigore dal 8 mag 1987
1. A decorrere dall'11 maggio 1987 l'organismo d'intervento italiano può acquistare, entro il limite di 6 000 t le carni delle categorie elencate in allegato al prezzo indicato in corrispondenza di ciascuna categoria.
2. L'organismo d'intervento italiano può altresì acquistare i quantitativi e le qualità di cui al paragrafo 1 anziché al prezzo ivi previsto ad un prezzo corrispondente a quello indicato nell'allegato maggiorato di 60 ECU per 100 kg. In tal caso l'intero costo dell'operazione è a carico dell'Italia.
3. Onde consentire il ritiro dal mercato dei quarti anteriori corrispondenti ai quarti posteriori conferiti all'intervento in applicazione dei paragrafi 1 o 2, l'Italia può erogare un aiuto nazionale non superiore a 106,178 ECU per 100 kg di quarti anteriori, diretto in particolare a coprire il deprezzamento del prodotto imputabile al congelamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1294:oj#art-1