Art. 2
In vigore dal 8 mag 1987
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176//84, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere intese dalla Commissione.
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