Art. 1
In vigore dal 8 mag 1987
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea di cui alle sottovoci 31.02 B ed ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 31.02-15 e 31.02-80, originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia.
2. L'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo per tonnellata netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto e 133 ECU.
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica, nella Comunità, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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