Art. 4
In vigore dal 4 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica per un periodo di sei mesi.
La Commissione esaminerà l'opportunità di prorogare, modificare e, se necessario, abrogare il presente regolamento prima della sua scadenza.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1987.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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