Art. 1

Le importazioni nella Comunità

In vigore dal 4 mag 1987
- di ordinatori personali della sottovoce 84.53 ex B della tariffa doganale comune di cui ai codici Nimexe 84.53-31 a 39, - di talune televisioni a colori della sottovoce 85.15 A III b) 2 ex cc) della tariffa doganale comune di cui al codice Nimexe 85.15-48, - di utensili elettrici a mano della voce ex 85.05 della tariffa doganale comune di cui ai codici Nimexe 85.05-11 a 29, 59, 80; originari del Giappone, sono sottoposti ad una sorveglianza comunitaria preventiva posteriori con le modalità stabilite dagli articoli 11 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82.
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