Art. 2

In vigore dal 30 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13. (5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10. (6) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 20.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1210:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo