Art. 2
In vigore dal 30 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.
(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(6) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 20.
Storico versioni
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