Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue:
In vigore dal 30 apr 1987
1. All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. Se ai fini della determinazione del prezzo medio del mercato mondiale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, la Commissione fissa tale prezzo in base alla somma del valore dei seguenti prodotti:
- 15 chilogrammi di panelli di soia aventi un tenore di proteine gregge totali del 44 %,
- 35 chilogrammi di mais gluten feed avente un tenore di proteine gregge totali del 23 %,
- 89 chilogrammi di citruspellets aventi un tenore di proteine gregge totali del 6 %,
somma a cui viene detratto il valore di 39 chilogrammi d'orzo della qualità tipo.
Per la determinazione del valore dell'orzo si prende in considerazione un prezzo medio di mercato nelle zone deficitarie della Comunità. Questo prezzo è pari alla media dei prezzi di intervento dell'orzo validi nella campagna di commercializzazione dell'orzo che comprende il mese di fissazione del prezzo medio del mercato mondiale, a cui si somma un importo forfettario. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 tale importo è pari a 10 ECU per tonnellata.
Qualora la situazione del mercato non consenta di stabilire il valore dei prodotti di cui sopra, la Commissione li sostituisce con prodotti aventi caratteristiche analoghe nel corso di due fissazioni consecutive del prezzo del mercato mondiale al massimo. In tal caso, i quantitativi di ciascun prodotto da prendere in considerazione sono determinati tenendo conto del rapporto di prezzo constatato nel corso di un periodo di riferimento tra il prodotto di cui al primo comma e il prodotto che lo sostituisce ».
2. All'articolo 5, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
« 4. Se in applicazione del paragrafo 3 e dell'articolo 6 il prezzo medio del mercato mondiale a termine è fissato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, il prezzo dell'orzo da prendere in considerazione è pari alla somma della media dei prezzi di intervento dell'orzo validi nella campagna di commercializzazione dell'orzo che comprende il mese di fissazione del prezzo medio del mercato mondiale a termine e dell'importo forfettario di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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