Art. 2

In vigore dal 30 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1. (4) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1. (5) GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 14. (6) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20. (7) GU n. L 322 del 3. 12. 1985, pag. 10. (8) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (9) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.
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